Commissione UE: la lotta alla contraffazione dei vini spetta agli Stati
Da vini zuccherati e falsi, danni per un miliardo di euro per i produttori italiani
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione
(26.6.2018)
L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013[1] disciplina le condizioni di arricchimento dei prodotti vitivinicoli ed esclude l’aggiunta di acqua al vino, salvo per esigenze tecniche.
A norma del medesimo regolamento è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell’Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi. Al tempo stesso, per la produzione di vino rosato, è lecito il taglio di vini bianchi e rossi, purché siano vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta[2].
La lotta alla contraffazione dei prodotti vitivinicoli rientra nella competenza degli Stati membri, con la partecipazione attiva dei titolari dei diritti per tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale (DPI). Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela giuridica e un quadro giudiziario prevedibile in tutta l’UE e per incoraggiare il settore a combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, il 29 novembre 2017 la Commissione ha adottato il pacchetto PI[3] in materia di proprietà intellettuale. Questo pacchetto completo di misure mirate intende migliorare ulteriormente l’applicazione e l’esecuzione delle norme e intensificare la lotta alla contraffazione, anche di prodotti recanti un’indicazione geografica, all’interno dell’UE, alle frontiere esterne e nei paesi terzi.
Al fine di aiutare gli Stati membri nei controlli relativi all’aggiunta illegale di acqua e di zucchero, l’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione[4] stabilisce che il centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo istituisce e aggiorna una banca dati analitica dei dati isotopici a livello dell’Unione.
Per quanto riguarda i cosiddetti “wine kit”, come già precisato nelle risposte alle interrogazioni scritte E-001290/2013 e E-011356/2013, la Commissione non dispone di alcun elemento per stabilire che gli Stati membri non prendono tutte le misure necessarie per far cessare l’uso illegale dei marchi di qualità dell’UE. Nessun accordo bilaterale con i paesi terzi consente la commercializzazione di tali wine kit nel territorio dell’UE. Il loro utilizzo nei paesi terzi è illegale quando viola i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in materia di denominazioni di vini dell’UE in tali territori.
[1] Regolamento (UE) n. 1308/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
[2] Articolo 8 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (GU L 193 del 24.7.2009).
[3] COM(2017) 707 final.
[4] GU L 58 del 28.2.2018.
Di seguito l'Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
On. Mara Bizzotto (ENF)
20/4/2018
Oggetto: Vini zuccherati e falsi vini. Danni per oltre 1 miliardo di euro ai vini Made in Italy
Il 16 aprile 2018 a Verona, durante la Fiera internazionale del vino «Vinitaly», Coldiretti ha reso noti i metodi di adulterazione e contraffazione del vino in Europa e nel mondo, che provocano una perdita stimata di oltre 1 miliardo di euro per il «Made In Italy». Il vino può essere adulterato con l'aggiunta di zuccheri, oppure annacquando il mosto come accade negli USA. In Nuova Zelanda e Australia è possibile miscelare vini da tavola bianchi e rossi per ottenere un «finto rosé». Nel mercato europeo sono permessi vini senza uva, prodotti con la fermentazione di frutti diversi dall'uva. In commercio si trovano anche i cosiddetti «wine kit», kit fai-da-te di polveri per produrre vini, come il Prosecco, Valpolicella, Gewürztraminer, Lambrusco.
Considerato che nel 2017 le esportazioni di vini italiani hanno toccato la cifra record di 6 miliardi di euro (+7 %) e preso atto del gravissimo danno economico e d'immagine causato dalla contraffazione delle etichette nostrane, che mette in pericolo l'attività delle aziende italiane e di migliaia di addetti, può la Commissione precisare quanto segue:
1) | Intende estendere il divieto di modificare con l'aggiunta di zuccheri o in altro modo i vini prodotti e commercializzati nell'UE? |
2) | Come intende rafforzare la lotta alla contraffazione dei vini e alla commercializzazione di «wine kit» nell'UE e nel mercato internazionale? |
EFA News - European Food Agency