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CLARA MOSCHINI

Risposta ad interrogazione su aiuti a zootecnia montana bovina e latte

Presentata dall'onorevole De Carlo. Risponde il sottosegretario Pesce

Interrogazione a risposta immediata, 7 Novembre 2018 - La risposta del sottosegretario Alessandra Pesce.

"Signor presidente, onorevoli colleghi,
il settore del latte bovino viene sostenuto dalla Politica agricola comune, in particolare attraverso l'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che destina specifici contributi ai settori in difficoltà.

Alle vacche da latte è infatti concesso un premio accoppiato in favore di ciascun animale che abbia partorito nell'anno solare di riferimento, a condizione che sia allevato in una stalla il cui latte consegnato possa dimostrare di rispettare almeno due dei seguenti tre parametri igienico-sanitari:
a) tenore di cellule somatiche inferiore a 300.000 per ml;
b) tenore in carica batterica inferiore a 40.000 per ml (a 30° C);
c) una concentrazione in proteine superiore al 3,35%.

Qualora la vacca venga mantenuta per almeno sei mesi in un allevamento montano, l'allevatore ha diritto ad un premio ulteriore.

Inoltre, per il 2019 è stato previsto uno specifico plafond destinato ai soli allevamenti di montagna pari a circa 25 milioni di euro, che consentirà così di salvaguardarne il sostegno anche in caso di diminuzione del numero complessivo dei capi presenti in zone montane, aumentandone il premio unitario. Come ulteriore aiuto per gli agricoltori delle zone di montagna e quelli delle aree svantaggiate localizzati nei Comuni colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017 è stata prevista la possibilità di accedere al regime di aiuto nazionale a favore della zootecnia estensiva istituito da questo Ministero con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il regime di aiuto funziona con le regole del de minimis agricolo, il cui limite è pari a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: presenza di prati permanenti ammissibili ubicati in zone montane; i prati permanenti ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 sono ammissibili all'aiuto anche se situati in zone svantaggiate; le superfici agricole oggetto dell'aiuto devono risultare a disposizione dell'azienda richiedente alla data della presentazione della domanda di aiuto, essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo e, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione, il carico di bestiame annuo deve essere compreso tra 0,1e 6 UBA".

SaM - 5314

EFA News - European Food Agency

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