Fisco. Pane: Iva al 4% ma solo in assenza di zuccheri aggiunti, uova e formaggio
Lo dice la circolare odierna dell'Agenzia delle Entrate /Allegata
Non del 10% ma del 4% l'Iva sul pane, ma solo se il prodotto non contiene zuccheri aggiunti, miele, uova o formaggio. E' questa la novità contenuta tra le altre nella circolare esplicativa delle novità fiscali della Legge di bilancio pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate. L'aliquota del 4% viene quindi applicata a prodotti di panetteria che contengano destrosio e saccarosio o anche grassi e olii alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi e semi oleosi ed erbe aromatiche o spezie. Riportiamo uno stralcio della Circolare n° 8/E:
5.3 Aliquota IVA prodotti di panetteria (comma 4)
Il comma 4 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 modifica la norma di interpretazione autentica prevista dal comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413 del 1991, che stabilisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria”. Secondo la predetta disposizione “Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 (…)”.
La predetta norma di interpretazione richiama la legge n. 580 del 1967, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. Quest’ultima disciplina è stata modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, che costituisce il regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane.
Nello specifico, sono stati abrogati alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967 e, di conseguenza, è venuta meno l’indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria. In seguito alla modifica disposta dal comma 4 della citata legge di bilancio 2019, l’articolo 75, comma 2, della legge n. 413 del 1991, ora recita: « 2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune (…)”.
Coerentemente con la predetta previsione deve essere interpretato il punto 15) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”.
Ne consegue che a seguito della novella in commento il legislatore chiarisce che l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti: - gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio; - i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; - i cereali interi o in granella e i semi; - i semi oleosi; - le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. 124 Anteriormente al chiarimento fornito dal legislatore, i predetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
La norma in commento, come già evidenziato, ha natura interpretativa e, dunque, esplica efficacia retroattivamente, con la conseguenza che le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 75, comma 2, della legge n. 413 del 1991 dispone che: “Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni”.
Alleghiamo in basso a questa EFA News anche per intero la Circolare n° 8/E dell'Agenzia delle Entrate recante come oggetto: Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.