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CLARA MOSCHINI

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Oleoturismo. Puglia: promulgata nuova legge regionale

Formalizzato riconoscimento ad attività formative e informative con particolare riguardo a Dop e Igp

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in materia di oleoturismo. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione. “Abbiamo scelto di rafforzare la disciplina dell’oleoturismo con una legge regionale ad hoc", sottolineano il presidente Emiliano e l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, "coordinata e costruita con tutto il partenariato agricolo pugliese e le Città dell’Olio, con una presa di coscienza comune e una corresponsabilizzazione nella valorizzazione del patrimonio olivicolo pugliese. Questo in un’ottica di apertura a nuovi scenari di tipo economico e sociale e di attuazione reale della multifunzionalità per le aziende agricole pugliesi. Oleoturismo e enoturismo puntano a fortificare il brand Puglia, in Italia e nel mondo”.

La L.R. 9/25, “Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse”, in ottemperanza alle norme statali di settore, riconosce e valorizza le grandi potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico in grado di offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.

Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (Dop) e alle Indicazioni Geografiche Protette (Igp) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell'azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell'attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell'olio in genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali.

Possono esercitare attività di oleoturismo: l'imprenditore agricolo, singolo o associato che svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto; gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti perla produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva; i comitati di gestione delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva o delle Strade dell'olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) e del relativo regolamento attuativo; i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva Dop e Igp riconosciuti; i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, anche attraverso l'acquisizione della materia prima da terzi regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa).

Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l'avvio dell'attività oleoturistica e fissa standard minimi di qualità, come l’apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, cartellonistica di accoglienza, presenza di un sito o pagina web aziendale, indicazione dei parcheggi all'interno dell'azienda o nelle vicinanze, materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, attività di degustazione dell'olio esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE, nonché misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.Sono disciplinate, inoltre, anche le modalità di istituzione dell'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da effettuarsi con delibera di giunta regionale.

lml - 51213

EFA News - European Food Agency
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