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CLARA MOSCHINI

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Pmi ho.re.ca., occhio alla scadenza per assicurazione catastrofale

Rispettare la data del 31 marzo fondamentale per non perdere i contributi pubblici

Anche per bar, ristoranti e strutture ricettive di micro e piccola dimensione arriva la scadenza per un aggiornamento decisivo: l’obbligo entro il 31 marzo di stipulare l’assicurazione dalle catastrofi naturali contro terremoti e rischi idrogeologici. Rispettare questa data serve a non perdere i contributi pubblici.

Un’analisi degli elementi da considerare per la definizione più idonea della propria assicurazione: perché è obbligatoria, possibili sanzioni pecuniarie e come organizzarsi con il proprietario dell’immobile. La legge di Bilancio 2024  ha introdotto, con una norma specifica del 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 commi 101‑111), un obbligo assicurativo per trasferire sulle assicurazioni private una parte del rischio che finora è gravato solo sui fondi pubblici, andando a promuovere nelle imprese una cultura della prevenzione.

La proroga prevista dall’art. 16, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe) ed è oggi pienamente vigente dopo la conversione nella legge 27 febbraio 2026 n. 26. L’estensione dell’adeguamento alla normativa al 31 marzo riguarda nello specifico solo le micro e piccole imprese che rientrano negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico‑ricettive; per le altre micro/piccole imprese di comparti diversi resta il calendario generale (con obbligo già scattato nel 2026). Un’analisi da parte degli specialisti del network professionale Partner d’Impresa, realtà che supporta la crescita e la sicurezza delle imprese attraverso un team interdisciplinare di professionisti, aiuta a valutare questa scelta.

Secondo l’Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il 94,5% dei comuni italiani nel 2024 è stato a rischio di calamità naturali come alluvioni, erosione di costa e frane. Per il settore Ho.Re.Ca., che spesso opera in contesti territorialmente più vulnerabili, per esempio zone costiere o centri storici, in un Paese per natura ad alta esposizione sismica e idrogeologica, la sfida sarà trasformare un adempimento in uno strumento di stabilità.

Tutte le aziende con sede legale in Italia, escluse le agricole, sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa che copra i potenziali danni causati da terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. L’azienda deve quindi assicurare terreni, impianti, attrezzature e beni in locazione salvo che questi siano già coperti da polizze analoghe. Infine, il decreto attuativo n. 18/2025 (DM 30 gennaio 2025) ha specificato che l’obbligo non si estende ai beni in costruzione, agli immobili abusivi, alle scorte, ai mobili d’ufficio o ai veicoli iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). La norma nasce dall’esigenza di ridistribuire il rischio: lo Stato non può sostenere  integralmente i costi delle ricostruzioni e dei ristori dopo i disastri.

Cosa succede se non ci si adegua alla normativa entro il 31 marzo? Per l’impresa Ho.Re.Ca inadempiente non sono previste sanzioni pecuniarie ma sarà automaticamente esclusa da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, oltre a vedersi precluso l’accesso alla garanzia statale sui finanziamenti, vale a dire al Fondo di garanzia per le PMI. “Si tratta quindi di una forma di sanzione di tipo interdittivo, che rafforza l’obbligo attraverso il meccanismo del vincolo premiale. L’applicazione di queste agevolazioni infatti non è automatica e richiede atti delle singole amministrazioni. n primo esempio è il decreto Mimit 18 giugno 2025, che collega l’accesso a specifici incentivi alla presenza della polizza”, spiega Fabio Speranza, legale del network Partner d’Impresa.

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EFA News - European Food Agency
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