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CLARA MOSCHINI

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Corte Costituzionale: legittimo divieto fotovoltaico in terreni agricoli

Respinto pronunciamento Tar Lazio. Lollobrigida: "Senza suolo rurale nessuna sovranità alimentare"

E' legittimo il divieto di installazione di pannelli fotovoltaici a terra in aree classificate dai piani urbanistici come terreni a destinazione agricola. Lo stabilisce la Corte Costituzionale nella sentenza n°127/2026, che respinge così le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar del Lazio in quattro sentenze pronunciate tra il 2024 e il 2025.

La Corte ha anzitutto affermato che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di "moduli collocati a terra", la Corte ha osservato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la
continuità delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge numero 175 del 2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.

La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore. Sulla base di tali rilievi non si è riscontrata la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.

Sono state altresì dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, poiché la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell’ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità.

Infine, la Corte ha affermato che non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli, quali sono il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, precisando che se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.

La pronuncia della Corte Costituzionale sul fotovoltaico a terra in aree agricole è stata accolta favorevolmente dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Noi non abbiamo mai detto no all’energia rinnovabile, abbiamo detto che se devono essere installati nuovi impianti devono consentire l’attività agricola ed oggi la suprema Corte afferma che questa nostra scelta è corretta",  ha commentato il ministro. "Noi vogliamo che l’Italia sia sovrana, anche dal punto di vista alimentare e senza suolo agricolo, quest’obiettivo non sarebbe raggiungibile. Sono davvero felice di dirlo ancora una volta, avevamo ragione noi”.

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EFA News - European Food Agency
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