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Bocciata la Toscana su oleoturismo e agriturismo

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana

Stop alla Toscana per quanto concerne oleoturismo e agriturismo. Il Governo, infatti, su proposta del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha impugnato la legge della Regione Toscana n. 15 del 24/05/2022 che riguarda “Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003”.

Il Consiglio dei ministri ha motivato l’impugnazione sostenendo che il provvedimento regionale “in talune disposizioni in materia di paesaggio e governo del territorio si pone in contrasto con la normativa statale", violando gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.

Il Consiglio regionale della Toscana aveva approvato a maggio la legge che disciplina l’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica apportando modifiche alla legge regionale 30/2003, che regola le attività agrituristiche, le fattorie didattiche e l’enoturismo in Toscana: questo era stato fatto per adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali, che estendono all’oleoturismo quanto già previsto per l’enoturismo.

Come aveva spiegato all'epoca il presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Toscana Ilaria Bugetti “si interviene anche per modificare altre disposizioni della legge al fine di tener conto di specifiche esigenze emerse per l’ospitalità in camere e unità abitative indipendenti, per favorire l’accoglienza di nuclei familiari, per lo svolgimento degli eventi promozionali e per le attività sociali e di servizio per le comunità locali”. 

Le modifiche regionali sono state applicate anche alle disposizioni relative all’utilizzo, a fini agrituristici, di volumi realizzati come trasferimento degli esistenti, fattispecie prevista dalla legge urbanistica della Toscana e nell’applicazione dell’articolo relativo ai requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici.

“Con le modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30/2003”, aveva spiegato Bugetti al riguardo, “si prevede la possibilità su espressa richiesta dell’ospite, di sistemare temporaneamente nelle camere e nelle unità abitative indipendenti un massimo di due letti supplementari per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari”.

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