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Concorrenza, Antitrust grazia Bolton (Rio Mare)

Il claim "grigliato" va precisato in modo preciso sulle confezioni

Davide, ovvero la piccola Iasa Srl, contro Golia, ossia il gigante Bolton Food titolare (tra gli altri) del marchio Rio Mare. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, aveva avviato, su segnalazione della Iasa, un procedimento sulla la possibile ingannevolezza del claim “grigliato/grigliati” riportato sulle confezioni di alcune conserve ittiche a marchio “Rio mare” (filetto di salmone e filetti di sgombro, nelle diverse varianti), nonché sul sito internet https://www.riomare.it e in alcuni spot in diffusione sul canale youtube aziendale, sul profilo facebook aziendale, nonché su emittenti televisive nazionali, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), e 22, comma 2, del Codice del consumo. 

Al termine dell'istruttoria, l'Agcm ha specificato che "il termine “grigliato” è correntemente impiegato per contraddistinguere alimenti: i) sottoposti velocemente alla griglia e poi cotti al forno (searing) o ii) grigliati previa cottura a bassa temperatura (reverse searing) o, ancora, iii) grigliati, previa precottura sottovuoto". 

E così Bolton da parte sua si è impegnata a:

1) modificare le confezioni dei prodotti destinati alla vendita in Italia: i) quanto al fronte e al lato della confezione, inserendo accanto al claim “grigliati/grigliati” un asterisco che rinvia alla specifica: “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura” posta sul fronte della confezione; ii) quanto al retro della confezione, aggiungendo nella descrizione dei prodotti la precisazione che gli stessi sono “sottoposti anche a grigliatura”.

2) modificare le comunicazioni commerciali relative ai prodotti in modo coerente con l’Impegno n. 1, ossia: i) inserendo negli spot televisivi, in sovraimpressione, la seguente specifica “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura”; ii) inserendo in sovraimpressione sull’immagine pubblicata o, alternativamente, nel testo del post pubblicato sui canali social (e.g. Instagram, Facebook), la predetta specifica: “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura”; iii) impiegando nel materiale di visual merchandising, la foto della confezione dei prodotti aggiornata secondo quanto previsto nell’Impegno n. 1; iv) aggiornando parimenti il sito web aziendale con la descrizione e la foto della confezione dei prodotti in modo coerente con l’Impegno n. 1.

A fronte di questi impegni, resi obbligatori, l'Agcm con Provvedimento n. 31009 ha deliberato di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

agu - 37006

EFA News - European Food Agency
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