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CLARA MOSCHINI

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La mozzarella catalana non può definirsi "di bufala" se utilizza latte vaccino

La Commissione UE interviene sul caso della denominazione "La Bufala de L'Emporda"

Tocca però all'Italia agire per vie legali per tutelare la tipicità

All'inizio di agosto 2018 il Consorzio per la tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana aveva comunicato per la prima volta gli esami condotti sul prodotto catalano "La Bufala de L'Emporda" hanno rilevato la presenza di latte vaccino. "Abbiamo provveduto ad acquistare ulteriori campioni i cui esami hanno confermato la positività. Le analisi in Italia sono state effettuate da un laboratorio privato e dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico del mezzogiorno con sede a Portici. Dell'intera vicenda è stato informato l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del MiPAAFT. I campioni prelevati nel mese di agosto analizzati dall'IZS hanno confermato l'esito positivo". Al fine di contrastare la presenza del prodotto catalano è stata inviata una comunicazione al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio con richiesta di intervento politico verso il suo omologo spagnolo e di intervento operativo (attraverso la Repressione Frodi) per contrastare la pratica concorrenziale scorretta.

L'ICQRF si è immediatamente attivato sulla piattaforma Europea Food Fraud Network per allertare le Autorità spagnole circa la frode "in quanto la mozzarella in questione sarebbe fatta in gran parte con latte vaccino e non interamente con latte di bufala. È stato quindi chiesto alle Autorità spagnole - afferma in una nota il MiPAAFT - di intervenire prontamente a tutela dei consumatori iberici e anche del buon nome del prodotto mozzarella di bufala".

Della questione è stata investita anche la Commissione Europea. Ecco la risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione (14/1/2019) all'interrogazione dell'On. Piernicola Pedicini.

1 e 2. Le autorità nazionali competenti sono responsabili dell'applicazion della legislazione alimentare dell'UE negli Stati membri. Il regolamento relativo ai controlli ufficiali(1) rafforza la loro capacità di applicare la legislazione alimentare, anche attraverso  controlli più severi e sanzioni contro le pratiche fraudolente. La Commissione ha istituito un'apposita rete UE sulle frodi alimentari per la cooperazione transfrontaliera nei casi di frode e ha sviluppato un sistema informatico per gli Stati membri che consente agli Stati membri di scambiarsi dati sui casi di non conformità alla legislazione sugli alimenti e sui mangimi.A norma dell'articolo 7 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori(2), le informazioni sugli alimenti non inducono in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità o la composizione. Se nell'etichetta di una mozzarella o in altre informazioni sull'alimento si dichiara che questa sia composta per il 100% di latte di bufala, la presenza di latte vaccino è da considerarsi fuorviante. Coloro che sono a conoscenza di tali pratiche sono tenuti a segnalarle alle autorità nazionali.

3. L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento sui regimi di qualità deiprodotti agricoli e alimentari(3) stabilisce che gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. In linea con l'articolo 36, gli Stati membri hanno predisposto dei sistemi di controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento agli obblighi connessi ai regimi di qualità. La Commissione continuerà a sottoporre a revisione i sistemi di controlli ufficiali degli Stati membri. Inoltre, nella sua proposta di riforma della politica agricola comune(4), la Commissione ha chiarito che la protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riguarda anche i prodotti venduti in tutta l'Unione su Internet o con altri mezzi di commercio elettronico. 

1) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.999/2001, (CE) n.396/2005, (CE) n.1069/2009, (CE) n.1107/2009, (UE) n.1151/2012, (UE) n.652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.1/2005 e (CE) n.1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n.854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN

2) Regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (CE) n.1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN

3) Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=en

4) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n.251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n.228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n.229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, COM(2018)394 final.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0394&from=EN.


Di seguito l'interrogazione dell'On. Piernicola Pedicini  (EFDD), del  31/10/2018.

Oggetto:  Il caso mozzarella «Bufala de L'Emporda»

Un’analisi recente su prodotti agroalimentari in alcuni mercati europei ha rivelato la presenza di un prodotto denominato «Bufala de L'Emporda», che viene pubblicizzato come mozzarella prodotta con il 100 % di latte di bufala, mentre risulterebbe composta anche di latte vaccino, secondo il Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana che vanta la denominazione d’origine protetta a seguito del riconoscimento concesso dalla UE. 

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1)Quali azioni intende intraprendere per rassicurare i produttori che seguono un rigoroso disciplinare approvato dalle autorità europee e si trovano esposti alla concorrenza sleale di imitazioni grossolane?
2)Quali azioni verranno prese per evitare una frode alimentare ai danni dei consumatori?
3)Quali azioni intende mettere in atto per garantire la leale concorrenza e la protezione dei prodotti DOP?
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EFA News - European Food Agency
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