Pesca/2: la Commissione ribadisce divieto strascico sotto gli 800 m
Allo studio l'ampliamento delle aree di ecosistemi marini vulnerabili
Risposta all'interrogazione dell'on. Marco Affronte (Verts/ALE)
Risposta del Commissario alla pesca Karmenu Vella a nome della Commissione europea (15.3.2019).
L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/2336 (1) vieta l'uso di attrezzi a strascico al di sotto di 800 metri di profondità. La Commissione, responsabile del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione del regolamento sulla base dei dati forniti dagli Stati membri interessati e dei pareri scientifici, come previsto dall'articolo 19, continua a intrattenere contatti bilaterali con gli Stati membri interessati al fine di garantire un monitoraggio generale e l'attuazione completa del divieto.
La Commissione, inoltre, sta analizzando le informazioni recentemente fornite dagli Stati membri in merito all'attuazione dei programmi di osservazione e continuerà a collaborare con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) al fine di valutare l'efficacia dei sistemi di prevenzione messi in atto per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili (EMV). Per quanto riguarda la protezione degli EMV, l'articolo 9 stabilisce, per i pescherecci operanti con attrezzi di fondo, un obbligo di allontanamento qualora rinvengano un'area EMV.
Tra i loro obblighi, gli Stati membri sono inoltre tenuti a comunicare detti rinvenimenti. La Commissione è in contatto con gli Stati membri e con il CIEM per proseguire l'individuazione e la valutazione delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV. A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, la Commissione ha chiesto al CIEM le migliori informazioni scientifiche disponibili relativamente alla probabile ubicazione delle zone EMV nelle acque dell'UE, sulla base dei dati presentati dagli Stati membri nel luglio 2017. Tuttavia, a causa di una prima trasmissione incompleta dei dati da parte degli Stati membri, è stato necessario inoltrare a questi ultimi una seconda richiesta di dati affinché il CIEM potesse fornire un parere tecnico il 30 novembre 2018. La Commissione sta attualmente analizzando tali informazioni scientifiche sulla cui base potrà elaborare i relativi atti di esecuzione nel 2019.
(1) Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione dell'on. Marco Affronte (Verts/ALE), 9.1.2019.
Oggetto: Attuazione del regolamento relativo alla pesca in acque profonde
In merito all'attuazione del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
- Gli Stati membri interessati e l'Agenzia europea di controllo della pesca stanno procedendo alla verifica del rispetto del divieto di utilizzare attrezzature per rete da traino sul fondo al di sotto di 800 metri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4? Inoltre stanno vigilando sulle zone di divieto all'interno delle acque dell'UE, che sono state istituite per proteggere gli habitat in acque profonde e gli ecosistemi marini vulnerabili (EMV) dall'impatto della pesca di fondo?
- La Commissione ha istituito il meccanismo per garantire la raccolta di dati sugli EMV noti o sul luogo in cui potrebbero sorgere, mediante l'adozione di atti di esecuzione entro il termine del 13 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6?
- I programmi di osservazione degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 16, hanno raccolto tempestivamente dati sufficienti affinché la Commissione possa valutare i programmi e sia possibile conseguire gli obiettivi del regolamento (articolo 1)? In particolare laddove sia possibile evitare considerevoli effetti negativi sugli EMV sulla base dei pareri scientifici richiesti dalla Commissione, entro il 1º gennaio 2018, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 3?
EFA News - European Food Agency