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Quando un vino può definirsi "dealcolato"? La risposta della Commissione Ue

Procedura non applicabile agli spumanti, mentre Dop e Ipg dovranno prevederla nel disciplinare /Allegato

In materia di vini dealcolati, la Commissione europea è intervenuta con una comunicazione specifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea, che detta una serie di criteri per l’intera procedura, articolati in forma di domande e risposte. Come primo punto, viene chiarito che “l’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve”, fermo restando – si afferma al punto successivo – che “è responsabilità dei produttori di vino programmare la loro produzione ogni anno in risposta alla domanda del mercato”.

Quanto poi alla possibilità di introdurre nel mercato vino “parzialmente dealcolizzato”, devono essere soddisfatte una serie di condizioni tra cui: il mantenimento del tenore alcolico del prodotto finale a un livello superiore a 0,5% e inferiore a 8,5 % o 9%; al fine di ridurre il tenore alcolico del vino di base, deve avvenire un processo di dealcolizzazione; il termine “parzialmente dealcolizzato” deve accompagnare la designazione del prodotto sull’etichetta.

"Quando una partita di vino totalmente dealcolizzato viene miscelata con una partita di vino non dealcolizzato - afferma la Commissione - la bevanda alcolica risultante potrebbe essere chiamata 'vino' se il suo tenore alcolico è pari o superiore a 8,5-9 %, in quanto ciò potrebbe essere considerato come miscelazione o 'taglio'. Se invece il tenore alcolico della bevanda ottenuta è inferiore a 8,5-9 %, la bevanda non può essere chiamata 'vino' perché non si raggiunge il tenore alcolico minimo per il vino. Non può nemmeno essere chiamata 'vino parzialmente dealcolizzato' in quanto la riduzione del tenore alcolico è dovuta alla miscelazione e non a un processo di dealcolizzazione parziale".

La Commissione ricorda poi l’impossibilità di dealcolare i vini spumanti, concedendo la facoltà di indicare in etichetta l’annata o il nome della varietà, laddove vengano soddisfatte le condizioni necessarie. Le disposizioni vigenti – viene chiarito – non vietano l’utilizzo di denominazioni di vendita supplementari in etichetta, come “vino analcolico”.

La Commissione, inoltre, ribadisce che, nel caso in cui i produttori di Dop e Igp desiderino produrre vini parzialmente dealcolati, è necessario che tale possibilità venga preventivata nei rispettivi disciplinari produttivi.

In allegato a questa EFA News il testo integrale della comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Allegati
lml - 37505

EFA News - European Food Agency
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