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Tribunale Venezia: termine "grana" riferibile solo al Grana Padano Dop

La disputa con Brazzale, che replica: "Da noi nessun danno al Consorzio"

Dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Torino dello scorso settembre che ha dichiarato illegittimo l'utilizzo dei termini “Gran Riserva Italia” nella presentazione di un formaggio a pasta dura da parte di un caseificio piemontese, a ribadire l’uso corretto dell’etichettatura dei prodotti alimentari è intervenuta la Corte d’Appello di Venezia. La sentenza – resa nota solo in questi giorni - ha respinto l’appello proposto dal caseificio Brazzale e ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto l’illiceità dell’uso del termine “Grana” in relazione al formaggio “Gran Moravia”.

Secondo i giudici “Grana” non è un termine generico, ma una parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta “Grana Padano”, e come tale può essere utilizzato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare Dop. Richiamando la normativa nazionale del 1955 e la giurisprudenza europea, la Corte ha chiarito che, da quando il legislatore ha riconosciuto la denominazione “Grana Padano”, ogni utilizzo commerciale del termine “grana” riferito a formaggi non conformi costituisce evocazione indebita e concorrenza sleale.

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano accoglie con soddisfazione queste motivazioni della pronuncia della Corte di Venezia che rafforzano ulteriormente la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta e il valore del lavoro dei produttori italiani che rispettano rigorosi standard di qualità e tracciabilità.

“Questa sentenza non riguarda solo il nostro Consorzio", dichiara Renato Zaghini, presidente del Consorzio Grana Padano, "ma tutti i prodotti Dop italiani. Difendere le denominazioni di origine significa proteggere in primo luogo il consumatore, poi la filiera agricola e il patrimonio culturale del nostro Paese da chi tenta di trarre vantaggio dalla reputazione conquistata con secoli di tradizione”.

Da parte sua, il caseificio Brazzale rileva un altro aspetto della sentenza: "La Corte ha accolto alcuni dei motivi di appello proposti da Brazzale e ha respinto l’appello incidentale proposto dal Consorzio, sancendo che Brazzale non ha provocato alcun danno al Consorzio. Soddisfatti di questo risultato, proseguiremo nel nostro impegno per tutelare l’interesse dei consumatori e del mercato”, si legge in una nota.

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EFA News - European Food Agency
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