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La rivoluzione agrivoltaica (dopo la sentenza della Consulta)

Intervista esclusiva col Prof. Giuseppe Pulina (Università di Sassari)

Un recente ricorso del TAR del Lazio, respinto dalla Corte Costituzionale, riaccende il dibattito sull’agrivoltaico. È davvero possibile conciliare dal punto di vista etico, legislativo e costituzionale gli obiettivi di transizione energetica con la tutela del suolo agricolo e del paesaggio?

La transizione energetica è strettamente legata alla valorizzazione del paesaggio e alla gestione del suolo agricolo. Ma se da un lato l'agrivoltaico rappresenta una fonte di energia rinnovabile strategica per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione, dall'altro rischia di consumare il suolo che deve proteggere. Alcune obiezioni sollevate dal TAR del Lazio, respinte dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 127 del 16 luglio 2026), sollevano interrogativi su come trovare un equilibrio virtuoso e coerente con ciò che viene sancito a livello costituzionale, e sulle opportunità di installazione di pannelli di nuova generazione.

Ne parliamo con il professor Giuseppe Pulina, Presidente Emerito dell'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, Professore Ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili. 

Professore, qual è la sua posizione sull'agrivoltaico?

"L’agrivoltaico può essere considerato tale solo quando l’attività agricola rimane effettiva, continuativa e produttiva. Non può diventare un’etichetta utilizzata per trasformare terreni agricoli in superfici prevalentemente energetiche."

L’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno dei pilastri delle politiche dell’UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Come si concilia questo obiettivo con l'economia agricola e i vincoli paesaggistici?

"Partiamo dal presupposto che la produzione energetica non può compromettere la produttività agricola e zootecnica, la salute del suolo e la biodiversità. Vanno considerati anche aspetti ambientali e sociali. Il paesaggio non è un semplice sfondo estetico, ma espressione visibile, culturale e ambientale del territorio. Incluso il paesaggio agrario, che in quanto tale è tutelato dall’articolo 9 della Costituzione."

Cosa dice la legge in merito all'installazione di pannelli agrivoltaici? 

"Dal punto di vista legislativo la sentenza n. 127 del 2026 della Corte costituzionale ha esaminato il divieto di installare, nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici, impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente a terra. Si tratta di impianti cosiddetti “non avanzati”. Di recente alcune imprese energetiche che stavano progettando impianti agrivoltaici a terra hanno fatto ricorso al TAR del Lazio per esaminare la legittimità delle obiezioni, ma il responso è stato respinto dalla Corte costituzionale. Secondo il giudice amministrativo questi impianti rientravano nel divieto introdotto dal legislatore per le zone agricole. Il TAR del Lazio ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di verificare se tale divieto fosse compatibile con gli articoli 3, 9, 11 e 117 della Costituzione e con gli obblighi europei in materia di energia rinnovabile e neutralità climatica. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR".

Entrando nello specifico, come si applica il divieto di installazione del fotovoltaico nei terreni agricoli?

"La legislazione applica il divieto di installazione del fotovoltaico a terra genericamente a tutte le aree urbanisticamente agricole, senza verificare se il terreno sia effettivamente coltivato, abbandonato, degradato o comunque concretamente utilizzabile per l’agricoltura. Il TAR riteneva che il divieto avrebbe dovuto proteggere soprattutto i terreni destinati alle produzioni di pregio, biologiche, DOP, IGP o di particolare valore paesaggistico, anziché applicarsi indistintamente a tutte le zone agricole. Secondo il TAR, il legislatore avrebbe inoltre attribuito una prevalenza assoluta alla conservazione del suolo agricolo, senza un adeguato bilanciamento con l’interesse, anch’esso costituzionalmente rilevante, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile."

Perché la Corte ha respinto queste obiezioni?

"La Corte parte da un riconoscimento netto: la produzione di energia rinnovabile è essenziale per la riduzione delle emissioni e per l’adempimento degli impegni climatici europei e internazionali. Ma aggiunge che anche il suolo agricolo è una risorsa limitata, non rinnovabile su scala umana e indispensabile per produrre alimenti, conservare la biodiversità, regolare il ciclo dell’acqua e dei nutrienti, immagazzinare carbonio e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La stessa politica europea, quindi, non richiede soltanto più energia rinnovabile: richiede anche suoli sani e una riduzione del consumo di suolo."

Qual è l'impatto di questa legge sulla transizione energetica del nostro paese?

"L'esclusione di gran parte dei terreni agricoli dal fotovoltaico a terra potrebbe ostacolare il principio europeo della massima diffusione delle fonti rinnovabili e quindi rendere più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici. La tutela della produzione agricola sarebbe compromessa dalla collocazione generalizzata dei moduli a terra, ma gli operatori possono comunque investire in impianti agrivoltaici sopraelevati."

Quali sono i rischi associati a un’espansione incontrollata del fotovoltaico a terra?

"Principalmente si ritiene che l'agrivoltaico a terra rappresenti un'occupazione dei terreni difficilmente reversibile, che sia un elemento di frammentazione del paesaggio agrario, causi una riduzione della biodiversità e confligga con la pianificazione agricola e ambientale. L’interesse alla produzione di energia rinnovabile non può prevalere automaticamente sulla tutela del paesaggio, delle coltivazioni e del suolo."

Il tema sollevato dalla Corte costituzionale in fatto di agrivoltaico sembra evidenzia un conflitto di interesse tra tutela del suolo e del paesaggio e obiettivi di transizione energetica.

"Il passaggio di maggiore rilievo della sentenza riguarda il rapporto fra i diversi beni tutelati dalla Costituzione. Nessun diritto e nessun interesse costituzionale può essere considerato assoluto o automaticamente prevalente sugli altri. La loro tutela deve essere sistemica e unitaria. Spetta al legislatore individuare un punto di equilibrio ragionevole e proporzionato, senza sacrificare il nucleo essenziale di nessuno degli interessi coinvolti. In questo caso devono essere contemperate, da un lato, la transizione energetica, la decarbonizzazione e l’autonomia energetica e, dall’altro, la produzione agricola, la sicurezza e l’autonomia alimentare, la salute del suolo, la biodiversità e la tutela del paesaggio. La Corte osserva significativamente che la stessa autonomia economica del Paese riguarda sia l’energia sia i beni agricoli. Destinare il suolo alla produzione dell’una oppure degli altri richiede quindi particolare prudenza. È un principio che va oltre il caso del fotovoltaico. Bilanciare non significa indebolire: significa impedire che un singolo interesse, esteso senza limiti, diventi “tiranno” nei confronti di tutti gli altri."

In che modo l’agrivoltaico con moduli sopraelevati si pone come una soluzione capace di conciliare sia l'interesse agricolo, sia quello energetico?

"Partiamo dal presupposto che transizione energetica e tutela del suolo sono politiche interdipendenti, che devono essere coordinate attraverso un’adeguata pianificazione territoriale e mediante tecnologie capaci di mantenere la continuità dell’attività agricola. È proprio qui che assume particolare importanza l’agrivoltaico con moduli sopraelevati. La Corte osserva che il divieto non riguarda gli impianti agrivoltaici con pannelli non collocati a terra, perché tali configurazioni consentono di produrre energia senza sottrarre il terreno alla sua funzione agricola. La collocazione dei pannelli a un’altezza adeguata, tale da permettere la coltivazione, il pascolo e le normali operazioni aziendali, non è dunque un espediente tecnico marginale. È la soluzione attraverso la quale il legislatore cerca di rendere realmente compatibili due utilizzazioni dello stesso spazio: la produzione di energia e la produzione agricola. Si tratta di una scelta intelligente, che il sistema agricolo dovrebbe condividere e difendere."

red - 62399

EFA News - European Food Agency
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